Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.
(1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi ancorche' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.)
Con avviso del 5 ottobre 2022, ANAC ha indicato che nelle scuole - nelle more dell’individuazione di un organismo analogo all’OIV - è il dirigente scolastico che predispone e trasmette la griglia di rilevazione con attestazione delle verifiche effettuate sugli obblighi di pubblicazione indicati nella delibera n. 201/2022.
Successivamente alla trasmissione della griglia da parte del RPCT o del Dirigente Scolastico, sarà cura di enti e scuole individuare al proprio interno l’OIV o organismo analogo cui affidare le funzioni in materia di attestazione degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in vista delle future attestazioni.
Come indicato nella delibera Anac 203 del 17 maggio 2023, "...ai sensi dell’art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 179, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, “Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti.”.
Al presente articolo saranno allegate le griglie di rilevazione a partire dall'anno 2022.
