La valutazione degli studenti
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Sezione dedicata alla pubblicazione dei documenti per la valutazione degli studenti come previsto dalla normativa vigente
Decreti legislativi attuativi della legge 13 luglio
2015, n. 107.
N. 62
Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
Art. 2.
Valutazione nel primo ciclo
1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.
2. L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.
5. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specifi cato nel comma 3
dell’articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affi dato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne egli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
| Titolo | Visite |
|---|---|
| Valutazione degli alunni | Visite: 1661 |
| Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione | Visite: 1623 |
| Criteri di valutazione Alunni con Disabilità | Visite: 2877 |





