Immagine di sala riunioni - crediti: Foto da pixabay, autore patrick sommer

Organi collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale).
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.
La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all'approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.

(fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
Rif. Normativo: DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (GU Serie Generale n.115 del 19-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 79)

 

Piano di Miglioramento e RAV

icona scelte strategiche

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV.

 

Quale rapporto tra il PTOF e il PdM?

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia, deve essere integrato (Art. 3 dpr 275/1999 novellato dal comma 14 dell’art. 1 L. 107/2015) con il Piano di Miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80

Rapporto di autovalutazione

Il Rapporto di autovalutazione (RAV) è lo strumento che accompagna e documenta la prima fase del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, ossia l'autovalutazione.

Il RAV fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità e i traguardi verso cui orientare il piano di miglioramento.


Immagine con logo e dicitura valorizzazione del merito docenti

Valorizzazione del merito docenti

La legge 107 al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall’anno 2016 viene costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro rinnovato di anno in anno.
Il fondo è indirizzato a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sui posti della dotazione organica (posti comuni, sostegno, irc).
Viene definito “bonus” in quanto è da considerare come una retribuzione accessoria che può essere confermata o non confermata di anno in anno in relazione ai criteri stabiliti e alle valutazioni ricevute.
I criteri vengono stabiliti dal rinnovato Comitato di valutazione (vedi composizione nel comma 129 riportato nello stralcio della Legge 107) mentre l’assegnazione della somma, sulla base di una motivata valutazione, spetta al Dirigente scolastico. È indubbio che la maggior o minor definizione dei criteri implicherà la minor o maggior discrezionalità del Dirigente scolastico, ma queste decisioni sono lasciate all’autonomia gestionale delle istituzioni scolastiche. 

 

Stralcio della Legge 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.


L’articolo 1 ai commi 126, 127, 128, 129, 130, riporta i passaggi che riguardano in particolare la valorizzazione della professionalità docente. 
Comma 126
Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Comma 127
Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dai commi da 125 a 128, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione.

Comma 128
La somma di cui al comma 126, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

Comma 129
Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. ‐‐ (Comitato per la valutazione dei docenti).
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

 

 

Atti generali

Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.
Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.

1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

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Progetti e opportunità

Sezione dedicata alla pubblicazione dei progetti di istituto, realizzati in autonomia o in raccordo con altri partner territoriali.

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Modulistica

Benvenuto nell’area dedicata all’accesso ai moduli e formulari in uso presso l’Istituto Comprensivo di Verdellino.

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Didattica a Distanza 2020

In questa sezione del sito vogliamo lasciare traccia di quanto è stato fatto durante il periodo di chiusura delle scuole del nostro istituto a causa del Covid 19 e dell'emergenza sanitaria che il virus ha determinato in tutta Italia.
Con passione e dedizione, studenti e docenti hanno fatto si che la scuola continuasse: in queste pagine, troverete i materiali utilizzati per le scuole dell'infanzia e delle primarie, l'organizzazione oraria della scuola secondaria e una sezione "La vita al tempo del Covid" che racconta esperienze, pensieri ed attività comuni.

Informazioni Corona virus

Sezione dedicata alla divulgazione di informazioni ufficiali su Coronavirus da parte delle istituzioni.

Immagine di studente al computer con mascherina

Didattica a Distanza 2020/2021

In questa sezione del sito pubblicheremo materiali e documenti utili per la Didattica Digitale Integrata nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.
Gli orari delle classi saranno pubblicati nella sezione specifica: "Didattica" -> "informazioni didattiche" -> "Orari Lezioni"

Didattica a Distanza 2021/2022

In questa sezione del sito pubblicheremo materiali e documenti utili per la Didattica Digitale Integrata nel caso di sospensione delle attività didattiche in presenza.

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